IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta
al  n. 23/04  r.g.  promossa con ricorso depositato nella cancelleria
dell'Ufficio  del  giudice  di  pace  di  Cervignano  del Friuli il 2
febbraio  2004  da  Mora  Milena residente a Trieste, in via del Toro
n. 6  rappresentata  e  difesa dall'avv. Massimo Vittor con domicilio
eletto  presso  lo studio dello stesso in Cervignano del Friuli, l.go
Oberdan,  1  -  opponente  contro  Comune  di Cervignano del Friuli -
Comando polizia municipale - amministrazione opposta.
    In  punto:  ricorso  in  opposizione  ex  articoli 22 e 23, legge
n. 689/1981  avverso  il  verbale  di contestazione n. 245S/20031V di
data  21  novembre  2003 del Comando polizia municipale di Cervignano
del Friuli

                           P r e m e s s o

    Con  ricorso  depositato  in  cancelleria  il  2 febbraio 2004 la
sig.ra  Mora  Milena,  come  sopra  rappresentata e difesa, proponeva
opposizione  avverso  il  verbale  n. 245S/2003/V  elevato  nei  suoi
confronti  dalla  polizia  municipale  del  Comune  di Cervignano del
Friuli  (UD)  in  data 21 novembre 2003 per violazione dell'art. 173,
commi 2 e 3 del Nuovo codice della strada, poiche': «Quale conducente
di  veicolo  percorreva la suddetta via con direzione via Caiu' - via
Mercato,    facendo    uso   durante   la   marcia   di   apparecchio
radiotelefonico.  La  violazione  dell'articolo 173,  commi 2 e 3 del
C.d.S.  determina  la  decurtazione  di n. 5 punti che verra' posta a
carico  della S.V., in qualita' di responsabile in solido, salvo che,
entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  del  presente  verbale,  non
pervenga  a  questo Ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente
l'indicazione  delle  generalita'  e i dati della patente di guida di
colui  che,  al  momento  dell'accertamento, conduceva il veicolo. La
decurtazione  prevista dal presente verbale sara' raddoppiata qualora
il  responsabile  risulti titolare di patente di guida da meno di tre
anni».
    La  violazione  non  e'  stata  immediatamente contestata, causa:
l'agente  era  impegnato  nella  viabilita'  per uscita scolari dalla
scuola.
    Questione: sull'art. 126-bis c.d.s. (Patente a punti).
    Il  ricorrente  ha  sollevato questione di incostituzionalita' in
relazione  all'art. 126-bis,  comma  2  c.d.s., per contrasto con gli
artt. 24  e 27 della Cost., nella parte in cui impone al proprietario
del veicolo, per evitare la decurtazione dei punti dalla sua patente,
nel  caso  di  mancata  identificazione del conducente, di comunicare
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  all'organo  di  polizia  che
procede,  i  dati personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione.
    Il ricorrente sostiene:
        di   non   essere  in  grado  di  fornire  i  dati  richiesti
dall'articolo  sopra  citato perche' non e' a conoscenza di che abbia
fatto uso della sua autovettura, nell'ambito familiare;
        di  non dover essere assoggettato alla decurtazione dei punti
in quanto non personalmente responsabile della contestata violazione;
        di  non essere tenuto quindi a rispondere per l'infrazione al
c.d.s., eventualmente commessa da terzi.
    Il  giudice  non condivide tale tesi, pur residuandogli un dubbio
sulla costituzionalita' della norma in esame.
    L'art. 6,  commi  1 e 2 - Solidarieta' - della legge n. 689/1981,
e' cosi' formulato:
        1.  - «Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a
commettere  la  violazione  o,  in  sua  vece,  l'usufruttuario o, se
trattasi  di  bene  immobile,  il titolare di un diritto personale di
godimento,  e'  obbligato  in solido con l'autore della violazione al
pagamento  della  somma  da questo dovuta se non prova che la cosa e'
stata utilizzata contro la sua volonta'.
        2.  -  Se  la  violazione  e'  commessa  da persona capace di
intendere  e  di volere ma soggetta all'altrui autorita', direzione o
vigilanza,  la  persona  rivestita  dell'autorita' o incaricata della
direzione o della vigilanza e' obbligata in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi
di non aver potuto impedire il fatto».
    Sul  punto  solidarieta'  in  piu' occasioni si e' pronunciata la
suprema  Corte  di  cassazione:  «In  tema di irrogazione di sanzioni
pecuniarie  per illeciti amministrativi, la responsabilita' solidale,
per  il  pagamento della somma dovuta dal proprietario della cosa che
e' servita a commettere la violazione e dell'autore della stessa, non
viene  meno  nell'ipotesi  in  cui questi non sia stato identificato,
atteso  che  nel  prevedere la detta solidarieta' la legge non mira a
far fronte a situazioni di insolvenza dell'autore della violazione ma
ad   evitare   che   quest'ultima   resti  impunita  quando,  essendo
impossibile    individuarne    l'autore    sia    invece   facilmente
identificabile  il  proprietario  della  cosa che e' servita o che e'
stata  destinata a commetterla. Ne consegue che l'identificazione del
trasgressore    non    costituisce    requisito    di    legittimita'
dell'ordinanza-ingiunzione   emessa   nei   confronti  dell'obbligato
solidale.  *Cass.  Civ.,  sez.  I, 6 febbraio 1997, n. 1114 comune di
Minturno e De Santis».
    Tale principio, a parere di questo giudice, potrebbe valere anche
nel caso in esame, pur trattandosi di punti e non di somma di denaro.
    Appare  chiaro che il proprietario ha un obbligo di vigilanza sul
veicolo di sua proprieta' e sulle persone che lo impiegano.
    Questo  sistema normativo al fini pratici, per la sicurezza della
circolazione   e   la   tutela   della  incolumita'  pubblica  appare
ragionevole,   pero'  non  perfettamente  in  armonia  con  la  norma
costituzionale.  Ecco  il  dubbio.  L'art. 126-bis  del  codice della
strada, ai fini della decurtazione del punteggio prevede tre casi:
        decurtazione   del  punteggio  dalla  patente  di  guida  del
proprietario-conducente  o  di  chi  da questi e' stato indicato come
conducente;
        non  si  applica  la decurtazione al proprietario del veicolo
quando  non  e'  titolare  della  patente  di  guida.  La sanzione e'
solamente pecuniaria;
        per  la  societa', nella ipotesi che il legale rappresentante
non  sia  in  grado  di  fornire i dati personali e della patente del
conducente  che  ha  commesso  l'infrazione all'organo di polizia che
procede, si applica una sanzione pecuniaria.
    I  tre  casi  richiamati,  per  lo  stesso  tipo  di  infrazione,
prevedono tre trattamenti, sanzionatori diversi.
    Appare  evidente  una discriminazione tra i soggetti interessati;
cioe'  dei cittadini, che nel caso in esame sono soprattutto parenti,
di fronte alla legge.
    L'art. 27  della Costituzione stabilisce che: «La responsabilita'
penale e' personale».
    Per  la  violazione  commessa  deve  rispondere  personalmente il
soggetto che materialmente ed effettivamente ha violato la norma.
    L'art. 126-bis,  invece  fa  risalire  la  responsabilita'  ad un
soggetto   estraneo  al  fatto,  anche  se  direttamente  chiamato  a
rispondere quale proprietario del veicolo condotto da terzi purquando
non    e'   in   grado   di   fornire   le   informazioni   richieste
dall'art. 126-bis (cosiddetta delazione).
    Il proprietario cui fa riferimento la norma, in concreto, diventa
un  familiare  o un amico e, come familiare, puo' essere il padre, la
madre, il fratello, il nonno o la nonna.
    L'invito,  direi  l'obbligo,  di «delazione» certamente determina
nei parenti delle remore d'ordine psicologico, di disagio morale e la
tentazione di eludere la norma addossando la responsabilita', per non
perdere  i  punti,  a  quel  parente che avrebbe minor danno: parente
infermo che non si serve della patente, pensionato che col veicolo si
muove  poco  o  niente,  tacendo  cosi'  la  verita'  e  violando  la
sincerita'  dei rapporti nell'ambito della famiglia ed anche verso lo
Stato.
    Il  parente  proprietario  del veicolo, insomma, dovrebbe fare il
«poliziotto»  nei  confronti  del parente che ha fatto uso dell'auto.
Cio'   limita   l'intima   reciproca   liberta'  della  persona,  con
interferenza   tra  chi  ha  commesso  l'infrazione  e  chi  dovrebbe
accusarlo.
    La  responsabilita'  penale  e'  personale.  Nel  caso  in  esame
scaturisce  una  responsabilita'  solidale  che comporta una sanzione
d'ordine  amministrativo.  La  depenalizzazione  attiene  ai riflessi
sanzionatori,   mentre  i  presupposti  della  responsabilita'  resta
personale,  ecco  perche'  la  norma dell'art. 126 del c.d.s. suscita
perplessita'.
    Non  basta,  sia  pure per fini socialmente apprezzabili, dire ed
ottenere che «paghi qualcuno» in soldi o in punti!
    Per  quanto  precede  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 126-bis,  comma 2 del c.d.s. per contrasto con gli artt. 3,
24  e  27  della  Costituzione appare rilevante, e non manifestamente
infondata.
    Sussistono,  a  parere di questo giudice, i gravi motivi previsti
dall'art. 22  della  legge  n. 689/1981, per concreta possibilita' di
giudicati  contrastanti,  per  aderire  alla richiesta di provvisoria
sospensione del provvedimento impugnato.